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Maggiorazione TARI: applicabile l’IVA al 10%

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Con la Risposta n. 183 del 12 settembre 2024 l’Agenzia si occupa del trattamento IVA del corrispettivo dovuto per la maggiorazione della TARI.

In luogo della TARI, alcuni comuni possono istituire la c.d. TARI corrispettivo, di cui all’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a patto che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. La medesima disposizione ne chiarisce altresì la natura, disponendo che si tratta di una tariffa avente natura corrispettiva, cui consegue l’assoggettamento a IVA del relativo importo.

Con deliberazione del 3 agosto 2023, n. 386, l’ARERA (386/2023/R/Rif) disciplina l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle “disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con l’introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza”, da addebitare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva.

Si tratta in particolare de:

  • la componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  • la componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito ad alluvioni o terremoti.

In sostanza, l’introduzione di queste due nuove voci di costo garantisce la copertura finanziaria adeguata ad affrontare sfide specifiche nel settore dei rifiuti, che potrebbero non essere pienamente coperte dal tradizionale Piano Economico Finanziario (PEF), e contribuisce a migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rifiuti, nonché la promozione di comportamenti virtuosi rivolti alla prevenzione di tale fenomeno.

La relativa tariffa è suscettibile di essere aggiornata annualmente da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

L’Agenzia ritiene che, al pari degli OGdS, le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 386 concorrano alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

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