Maggiorazione del contributo unificato inapplicabile in caso di rinuncia al ricorso per Cassazione
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) – qualora l’impugnazione, anche incidentale, venga respinta integralmente oppure sia dichiarata inammissibile o improcedibile, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazioni, tale norma si applica ai soli casi – tipici – di rigetto dell’impugnazione o di sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.
Trattandosi di una misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Di conseguenza, non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (in tal senso si segnalano le pronunce della Cassazione nn. 23175/2015 e 190871/2018).
A conclusioni analoghe è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 5 marzo 2019, n. 11041, depositata lo scorso 19 aprile.