Skip to main content

Maggiorazione del contributo unificato inapplicabile in caso di rinuncia al ricorso per Cassazione

|

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) – qualora l’impugnazione, anche incidentale, venga respinta integralmente oppure sia dichiarata inammissibile o improcedibile, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.

Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in materia di impugnazioni, tale norma si applica ai soli casi – tipici – di rigetto dell’impugnazione o di sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Trattandosi di una misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Di conseguenza, non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (in tal senso si segnalano le pronunce della Cassazione nn. 23175/2015 e 190871/2018).

A conclusioni analoghe è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 5 marzo 2019, n. 11041, depositata lo scorso 19 aprile.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta