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Lotteria degli scontrini istantanea: le conseguenze del mancato adeguamento R.T.

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Il decreto Proroghe non è intervenuto sul termine di adeguamento dei registratori telematici, che deve quindi considerarsi definitivamente scaduto lo scorso 2 ottobre 2023. Entro tale data, si ricorda, i registratori telematici di meno recente fabbricazione dovevano subire un nuovo aggiornamento per allinearsi alle specifiche tecniche giunte alla versione n. 11 (cfr. provvedimento Agenzia Entrate 31 ottobre 2019, n. 739122 modificato lo scorso gennaio).

In particolare, al punto 1.3 si precisa che “Entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni”.
L’aggiornamento delle specifiche tecniche consente di:

  • gestire la nuova lotteria istantanea dei corrispettivi;
  • gestire le nuove funzionalità di comunicazione preventiva di chiusura dell’esercizio per un periodo superiore ai 12 giorni.

In caso di mancato aggiornamento, l’apparecchio non sarà in grado di trasmettere correttamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Appare utile rilevare, infine, che:

  • la mancata trasmissione dei dati entro 12 giorni comporta una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, che può essere ridotta tramite ravvedimento operoso;
  • se l’effettuazione dell’adeguamento avviene oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’esercente non potrà fruire del credito d’imposta dedicato (pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni apparecchio);
  • qualora l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, il cliente (“persona fisica”) può segnalare tale circostanza in un’apposita sezione del portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane. Le predette segnalazioni verranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza “nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione” (art. 1, comma 540, della legge n. 232/2016).

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