Skip to main content

L’omessa presentazione della dichiarazione apre la strada all’accertamento induttivo

|

Con l’ordinanza 29 maggio 2019, n. 17980, depositata lo scorso 4 luglio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito due importanti principi:

  1. la questione relativa all’inesistenza dell’avviso di accertamento, perché sottoscritto da un funzionario illegittimo, non può essere prospettata per la prima volta in sede di appello ma, per la particolare natura del processo tributario, deve trovare ingresso solo con l’originario ricorso (Cass. 13 aprile 2017, n. 9602);
  2. in caso di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita gli Uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con il metodo induttivo (Cass. 30 marzo 2012, n. 5228, 22 gennaio 2014, n. 124024 febbraio 2017, n. 478522 marzo 2017, n. 7258, 16 maggio 2018, n. 12026 e 15 novembre 2018, n. 29479).

In linea generale, si ricorda che il discrimine tra l’accertamento analitico extracontabile e quello induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. In particolare:

  1. nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l’Ufficio accertatore solo a completare le lacune riscontrate. In tale contesto, al fine di dimostrare l’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati il Fisco può utilizzare anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 del codice civile;
  2. nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultano tali da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria può “prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ai sensi degli articoli 2727 e 2729 del codice civile (in tal senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione 24 luglio 2013, n. 17952).

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta