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L’omessa dichiarazione Iva non pregiudica il diritto alla detrazione

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Il diritto alla detrazione Iva dev’essere riconosciuto anche in caso di violazione di requisiti formali di cui agli articoli 18 e 22 della Direttiva n. 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro Iva acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (Cass. 27 luglio 2018, n. 19938 e 8 settembre 2016, n. 17757).

Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 24 ottobre 2018, n. 3751 , depositata lo scorso 8 febbraio. Al riguardo si ricorda che l’Iva è detraibile se si riferisce ad un’operazione inerente all’attività svolta, se viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione e se l’operazione non rientra nei casi di indetraibilità oggettiva.

Condizione determinante il diritto alla detrazione dell’imposta è innanzitutto quella dell’inerenza dell’operazione all’attività del soggetto (impresa, arte e professione): la detrazione deve cioè riguardare l’Iva assolta o dovuta dal contribuente per operazioni pertinenti o rilevanti rispetto alla sua attività imprenditoriale o professionale. Per detrarre l’Iva è necessario inoltre che la stessa sia stata addebitata in fattura a titolo di rivalsa, a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ha ricevuto il servizio. Il diritto alla detrazione è esercitatile indipendentemente dall’effettivo versamento all’Erario del tributo da parte del cedente e dal pagamento a quest’ultimo di pari importo, da parte del cessionario (Cass. 23 aprile 1993, n. 4767).

Il diritto alla detrazione dell’imposta da parte del cessionario o committente, è strettamente correlato al momento in cui nasce nel cedente o prestatore il corrispondente obbligo di versamento; è stabilito infatti che il diritto alla detrazione “sorge” nel momento in cui l’imposta “diviene esigibile”, cioè, generalmente il momento in cui l’operazione si considera effettuata. Il diritto alla detrazione, infine, è escluso se viene esercitato in modo fraudolento o abusivo, o comunque illegittimo, ad esempio a seguito di operazioni inesistenti o non inerenti (R.M. 5 gennaio 1982, n. 334298; Cass. 10 giugno 2005, n. 12353).

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