Locazioni “brevi”, l’Anc chiede una proroga della scadenza del 2 luglio
Soltanto lo scorso 12 giugno sono state approvate le specifiche tecniche relative alla comunicazione telematica dei dati dei contratti di locazione “brevi” stipulati dal 1° giugno 2017. Considerato che gli intermediari immobiliari – compresi i soggetti che gestiscono portali online – sono tenuti all’adempimento entro il prossimo 2 luglio (in quanto il 30 giugno cadrà di sabato), e quindi il tempo a disposizione appare limitato, l’Associazione nazionale commercialisti “ritiene plausibile da parte della stessa Amministrazione uno slittamento adeguato della scadenza”.
Attraverso un comunicato stampa , in particolare, l’associazione guidata da Marco Cuchel “chiede che l’Amministrazione Finanziaria disponga una proroga per consentire agli operatori interessati di assolvere adeguatamente l’adempimento, limitando il rischio di compiere errori e di incorrere nelle conseguenti sanzioni”. Si ricorda che l’adempimento in esame è stato introdotto dall’art. 4 della “Manovra correttiva” dell’anno scorso (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
La norma dispone che:
- a decorrere dal 1° giugno 2017, i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data saranno assoggettati – su opzione – alla cedolare secca (di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) con l’aliquota del 21 per cento;
- a tal fine, per locazioni “brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati: – da persone fisiche; – al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa; – direttamente o tramite agenzie immobiliare (anche attraverso la gestione di portali online);
- i soggetti che esercitano – anche mediante portali online – attività di intermediazione immobiliare, di trasmettere i dati relativi a locazioni brevi concluse per mezzo del loro intervento. In difetto, si applica la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- la sanzione è ridotta del 50 per cento se entro i 15 giorni successivi alla scadenza:
– la trasmissione è effettuata; oppure
– è effettuata la trasmissione corretta dei dati; - detti intermediari sono tenuti a:
– operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito;
– versarla;
– effettuare la relativa certificazione.