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Locazioni brevi, Centinaio: “Presto l’incontro con le Regioni per l’istituzione della banca dati”

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L’art. 13-quater del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha istituito una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate. I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici dovranno pubblicare tale codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Per l’omesso adempimento si applicherà una sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro.

Al riguardo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, ha sottolineato che per effetto dell’entrata in vigore di tale norma “Il turismo avrà ora uno strumento vero, reale, utile e semplice per migliorare l’offerta e intercettare quella parte di abusivismo presente nel settore e che danneggia quanti operano nella legalità e ne rispetto delle leggi”.

Il Ministro ha poi ribadito l’intenzione di incontrare le Regioni “per accelerare al più presto l’introduzione del codice e l’istituzione della banca dati per le locazioni, e gli operatori del settore che si sono già resi disponibili a collaborare per rendere questo strumento il più possibile utile, sia per le imprese che per i turisti, che potranno così essere certi e garantiti della struttura che li sta ospitando”.

Tra le altre novità introdotte in materia dal richiamato decreto “Crescita”, si segnalano inoltre:

  1. l’abrogazione dell’ultimo periodo dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa di 100 euro. Tale importo è ridotto a 50 euro se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni;
  2. la soppressione degli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato;
  3. l’introduzione del principio di responsabilità solidale in capo agli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

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