L’obbligo di versare l’Iva all’Erario prescinde dal saldo della fattura
Con la Risposta all’istanza di interpello 26 novembre 2019, n. 500 , l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio secondo cui l’obbligo di riversare all’Erario l’Iva indicata nella fattura sorge al momento dell’emissione della fattura, indipendentemente dal saldo della medesima, che potrebbe essere effettuato in un momento successivo o addirittura non avvenire affatto.
Tale conclusione si fonda sull’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, per effetto del quale in materia di Iva il rapporto tributario pubblicistico, sia per quanto riguarda la debenza che per quanto concerne la misura dell’imposta, si instaura esclusivamente tra il cedente/prestatore – unico soggetto passivo dell’imposta – e l’Amministrazione finanziaria.
Diversamente – ha affermato l’Agenzia – la rivalsa si effettua sulla base di un rapporto di natura non tributaria, ma privatistica, autonomo rispetto al rapporto tributario che lega il cedente/prestatore e l’Amministrazione (in tal senso si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione 26 agosto 2015, n. 17174 e 24 novembre 2005, n. 24794).