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Lo Stato deve pagare l’Imu ai Comuni

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L’Agenzia del Demanio – e quindi lo Stato – è tenuta a versare l’Imu ai Comuni: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 16 gennaio 2019, n. 3275, depositata lo scorso 5 febbraio.

Per i giudici di legittimità, infatti, si tratta di un ente pubblico economico che non rientra tra i soggetti esenti: l’Agenzia del Demanio, quindi, “non può invocare l’esenzione per il solo fatto dell’assunzione di posizioni soggettive di competenza statale o regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale, dovendo invece provare di essere un’istituzione organicamente inserita nell’apparato amministrativo statale o regionale, ancorché dotata di personalità giuridica propria (Cass. n. 8496/201014912/2016)”.

Al riguardo si ricorda che in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia l’obbligo di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (Cass. nn. 8496/2010 e 10483/2016).

A questo proposito la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992:

  1. non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario; ancorchè per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro (Cass. nn. 16797/201714912/201612495/2014 e 7385/2012);
  2. è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici. Il requisito oggettivo “non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino ‘a priori’ il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività sia svolta per compiti istituzionali; ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, rientra tra quelle esenti” (Cass. 27 settembre 2016, n. 19039; 2 aprile 2015, n. 671113 marzo 2015, n. 5062).

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