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Lo slittamento del termine per la dichiarazione Imu e Tasi non riguarda la Tari

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Per effetto dell’art. 3-ter del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), la modifica dal 30 giugno al 31 dicembre dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’Imu e la Tasi, e non anche la Tari (tassa sui rifiuti): lo ha precisato il Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione 6 agosto 2019, n. 2/DF .

La norma citata, infatti:

  1. si riferisce espressamente ai “Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili”;
  2. dispone esplicitamente ed esclusivamente solo per l’Imu e per la Tasi lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo al quale le variazioni si riferiscono.

In conclusione: il termine di presentazione della dichiarazione Tari rimane fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal Comune, mentre solo le dichiarazioni relative all’Imu e alla Tasi devono essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo.

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