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Lo scomputo dell’eccedenza ACE in presenza di un accertamento

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Con la Circolare 21 marzo 2019, n. 5/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a due aspetti legati alla disciplina Ace (Aiuto alla crescita economica):

  1. lo scomputo dell’eccedenza in presenza di un accertamento;
  2. lo scomputo dell’eccedenza per i soggetti aderenti al consolidato fiscale.

In merito a quest’ultimo aspetto, l’art. 6 del decreto ACE (D.M. 3 agosto 2017) prevede, per i periodi di vigenza, che l’importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell’art. 3 del medesimo provvedimento, che supera il reddito complessivo netto dichiarato, sia deducibile dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.

La relazione illustrativa al decreto chiarisce inoltre che i singoli partecipanti al consolidato determinano la propria base ACE e la utilizzano per ridurre il proprio reddito; l’eventuale eccedenza di ACE dev’essere prioritariamente, e nei limiti del reddito del gruppo, attribuita alla fiscal unit.

Si ricorda che l’art. 1, comma 1080 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) prevede l’abolizione della misura in esame; la norma dispone infatti l’abrogazione dell’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dei commi da 549 a 553 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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