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Livigno, stabilite le misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito – in attuazione dell’art. 3 della Legge 26 aprile 1976, n. 221 – le misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021. In particolare:

  1. la misura del diritto speciale di cui all’art. 2 della Legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per il 2021, è stabilita in:
    • 0,233 euro per la benzina senza piombo;
    • 0,155 euro per il gasolio per autotrazione;
    • 0,055 euro per il gasolio per riscaldamento;
    • 0,050 euro per il petrolio;
  2. l’aliquota di cui all’art. 3 della Legge 1° novembre 1973, n. 762, per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, per il 2021 è fissata nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi;
  3. i valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli della Legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per il 2021 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati e i generi introdotti dall’estero, vengono fissati nella misura indicata nell’allegato A al decreto in esame.

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