Litisconcorsio necessario nell’accertamento Irap allo studio professionale
In materia di accertamento dell’Irap dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l’associazione e i suoi associati.
Tuttavia, qualora nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest’ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite, difettando essa di distinta personalità giuridica.
Tale principio è stato affermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 3 luglio 2018, n. 29320, pubblicata lo scorso 14 novembre. Nell’occasione, in particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato quanto segue:
- quando si controverte dell’Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta assimilabile alla soppressa Ilor, da imputarsi per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Tuir, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi (in tal senso si richiamano anche le pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte 29 maggio 2017, n. 13452 e 20 giugno 2012, n. 10145);
- la regola appena esposta si applica anche per l’Irap dovuta dalle associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, le quali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – attraverso il rinvio espresso all’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir -, sono da ritenersi equiparate alle società semplici.
Si ricorda infine che – secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità – nei giudizi instaurati nei confronti delle società di persone, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio è sufficiente la presenza in giudizio di tutti i soci (così, Corte di Cassazione 2 dicembre 2011, n. 25860).
Chi vuole convenire in giudizio una società di persone, infatti, può notificare l’atto nei confronti della società, in persona del legale rappresentante, oppure nei confronti di tutti gli altri soci, la cui presenza in giudizio configura presenza della società, difettando questa di distinta personalità (così, Corte di Cassazione 9 maggio 1977, n. 1781).