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Liquidazioni periodiche Iva, non è violazione “meramente formale” l’errata indicazione del rappresentate legale

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Non costituisce violazione “meramente formale” l’invio tardivo del modello ANR/3, nonché l’errata indicazione del rappresentate legale nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con le Risposte alle istanze di interpello 5 marzo 2020, nn. 86 e 87 . Di conseguenza, nelle fattispecie prospettate non si ravvisano i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ferma restando la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso.

Con le risposte in commento, inoltre, l’Agenzia ha sottolineato quanto segue:

  1. in caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività (di cui all’art. 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) o di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte, si applica la sanzione da 500 a 2mila euro (art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
  2. per effetto della stessa norma, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo in caso di regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di 30 giorni dall’invito dell’ufficio;
  3. tale attenuante “non esclude la possibilità di regolarizzazione spontanea” delle violazioni commesse entro i termini di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23);
  4. di conseguenza, pur essendo espressamente prevista, quale unica violazione punibile, l’omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività (oltre a quella di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte), è comunque sanzionabile anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini ordinariamente previsti;
  5. per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro (art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
  6. fuori dai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se in quest’ultima sono (tra l’altro) “omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante”, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
  7. dette violazioni hanno carattere formale, in quanto rientrano tra le “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale” (Circolare 15 maggio 2019, n. 11/E).

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