L’Inps rilascerà la CU per le indennità NASpI e DIS-COLL sostitutive del reddito di lavoro dipendente
Ieri sera l’Inps ha emanato la Circolare 23 giugno 2020, n. 76, con la quale – in attuazione degli articoli 92 e 94 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) – sono state dettate istruzioni in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).
In particolare, ai sensi del richiamato art. 92, le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:
- delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
- delle indennità di cui all’art. 84 del D.L. n. 34/2020;
- dell’indennità riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori sportivi (di cui rispettivamente agli articoli 85 e 98 del medesimo D.L. 34/2020). Pertanto – ha precisato l’Inps – i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 “non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione”.
Le indennità NASpI e DIS-COLL percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti, per effetto dell’art. 6, comma 2, del Tuir, e quindi sono tassate ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la Certificazione Unica.