La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche in caso di assenza di accettazione
La rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 del codice di procedura civile produce l’estinzione del processo anche in caso di assenza di accettazione, poiché tale atto non ha carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva comunque la condanna del rinunciante alle spese del giudizio: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 14 gennaio 2021, n. 9143 , depositata lo scorso 2 aprile.
Tale pronuncia è in linea con l’orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso si richiamano infatti Cass. 28 maggio 2020, n. 10140 , 24 dicembre 2019, n. 34429 e 22 maggio 2020, n. 9474).
Per gli Ermellini, inoltre, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo non opera l’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile, come modificato dal D.Lgs. n. 40/2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 22 maggio 2020, n. 9474).