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L’impresa familiare dopo la legge Cirinnà

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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato un documento sulla rilevanza giuridica delle unioni paraconiugali nella partecipazione all’impresa familiare.

Lo studio, in particolare, si sofferma sulla disciplina delle collaborazioni familiari alla luce delle novità introdotte dalla legge Cirinnà: tra i principali argomenti affrontati, i profili di compatibilità dell’iscrizione alla gestione separata Inps del convivente che collabora nell’impresa familiare.

Per effetto della citata riforma sulle unioni civili, infatti:

  1. qualora una delle parti dell’unione civile succeda all’altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge;
  2. cambia anche la disciplina dei rapporti di lavoro e della locazione di immobili abitativi;
  3. ciascuna delle parti dell’unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui è titolare l’altra parte, potrà rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa (art. 230-bis del codice civile).

Ai sensi del terzo comma dell’articolo da ultimo richiamato, per “familiare” si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per “impresa familiare” quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Norme particolari sono state dettate infine per i rapporti di lavoro e la disciplina della locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (attraverso una modifica alla Legge 27 luglio 1978, n. 392).

Si ricorda che sotto il profilo fiscale, l’impresa familiare è disciplinata dall’art. 5, comma 4, del Tuir, attraverso il quale il Legislatore ha disposto che i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, mentre, il restante 51 per cento spetta al titolare dell’impresa.

L’applicabilità di tale regime fiscale presuppone che ricorrano le seguenti condizioni:

  1. che i familiari partecipanti all’attività di impresa risultino nominativamente, con la specificazione del rapporto di parentela o di affinità con il titolare, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, ritualmente sottoscritta tanto dall’imprenditore, quanto dai familiari;
  2. che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore contenga le quote attribuite ai singoli familiari e l’attestazione che sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro svolto nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;
  3. che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato attività lavorativa nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

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