Libretti al portatore, obbligo di estinzione entro il 31 dicembre 2018
I libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi non riconducibili ad alcun soggetto specifico dovranno essere estinti entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e finanze con un Comunicato Stampa pubblicato il 22 novembre 2018 .
Ricorda il Ministero che già a decorrere dal 4 luglio 2017, a seguito del recepimento della IV direttiva europea antiriciclaggio nella normativa nazionale, banche e Poste italiane hanno l’obbligo di emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi e, dalla stessa data, i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
Chi fosse ancora in possesso di un libretto al portatore dovrà presentarsi entro il 31 dicembre 2018 agli sportelli della banca o di Poste italiane che hanno emesso il libretto ed estinguerlo, scegliendo una delle tre seguenti modalità:
- chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Il Mef precisa altresì che dopo il 31 dicembre i libretti al portatore saranno inutilizzabili e che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti.
Inoltre, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, le stesse saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito della quale verrà applicata al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.