Lepri e fagiani: Iva al 10% solo se destinati all’alimentazione umana
Le cessioni di lepri, pernici grigie (starne), conigli domestici, piccioni e fagiani sono soggette ad Iva al 10 per cento se destinati all’alimentazione umana: lo prevede la Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 7. Pertanto dovrà applicarsi l’aliquota ordinaria nel caso in cui l’operazione sia finalizzata al ripopolamento di un territorio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 23 settembre 2020, n. 392.
Si ricorda che la voce doganale n. 02.04 (“Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: A. di piccioni domestici e di conigli domestici; B. di selvaggina; C. altre”) del Regolamento CEE n. 950/68 – alla quale fa rinvio il citato n. 7) – corrisponde alla voce doganale n. 0208 (“Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate”), introdotta dal Regolamento CEE 2658/87, attualmente in vigore. Quest’ultima voce doganale include la sottovoce doganale n. 02089030 (“di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri”) nell’ambito della quale l’Agenzia delle Dogane ha ricompreso la carne di quaglia surgelata.
Con la Risoluzione 28 agosto 2015, n. 76/E, l’Agenzia aveva chiarito che anche la cessione di carne di quaglia surgelata dev’essere assoggettata ad Iva con l’aliquota agevolata del 10 per cento, essendo ricompresa nel citato numero 7).