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L’emersione di una sopravvenienza attiva prescinde da eventi straordinari e imprevedibili

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In materia di redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (che costituisce sopravvenienza attiva), si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, e dunque indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata, ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 novembre 2019, n. 1508, depositata lo scorso 23 gennaio.

Nell’occasione, gli Ermellini hanno altresì precisato che ricorre la nullità della sentenza per motivazione apparente, quando la motivazione – pur graficamente esistente – non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (Cass. 3 novembre 2016, n. 22232, 22 settembre 2014, n. 19881, e 7 aprile 2014, n. 8053).

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