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Legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica

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Sono legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, nonché a quelli degli amministratori della società contribuente: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 gennaio 2020, n. 15732, depositata lo scorso 23 luglio. Per i giudici di legittimità, in particolare, sia l’art. 32, n. 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui redditi, sia l’art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’Iva, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Tale ipotesi è ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari dei soggetti indicati.

La pronuncia in commento è in linea con l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4 agosto 2010, n. 18083, e 6 dicembre 2011, n. 26173). Già con l’ordinanza 11 settembre 2018, n. 22089, la Suprema Corte aveva affermato che l’accertamento fondato su indagini bancarie dei conti correnti dei familiari, in particolare i genitori, del contribuente è legittimo laddove determinate operazioni siano chiaramente riconducibili all’attività economica o professionale del contribuente stesso.

Premesso che, l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 dispone che i prelevamenti e i versamenti operati sul conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, la Suprema Corte, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente, in particolare all’ordinanza 6 giugno 2018, n. 14556, ha rilevato come, al fine di superare tale presunzione, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente. È infatti necessario che sia fornita prova analitica della riferibilità ovvero estraneità di ogni singola movimentazione rispetto ai redditi dichiarati. Ciò in quanto il rapporto di “stretta contiguità familiare” consente di applicare la presunzione sopra descritta anche alle movimentazioni intestate a parenti, atteso che vi è un’elevata probabilità che le stesse siano ascrivibili al soggetto sottoposto a verifica.

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