Legittima la cessione del credito Iva post cessione e conferimento di azienda
La cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario. Di conseguenza, rispetto all’originario credito Iva, il cedente perde – per effetto del conferimento d’azienda – ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione o chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo – atteso l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione – la diversità dei contribuenti.
Tale conclusione vale a maggior ragione nel caso in cui l’intero complesso aziendale risulti conferito, sì da determinare la sostanziale incorporazione dell’azienda nella società contribuente. Questo principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 dicembre 2019, n. 16492, depositata lo scorso 31 luglio.
I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato come nel sistema normativo vigente non sia ravvisabile alcun impedimento giuridico alla trasmissibilità del credito Iva, emergendo anzi indicazioni di segno contrario: l’art. 5, comma 4-ter , del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modifiche dalla Legge 13 maggio 1988, n. 154, infatti, contempla come possibile l’eventualità di una cessione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale (“in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate”), senza che sia necessario, in alcun modo, che esso si fosse già consolidato in una richiesta di rimborso (in tal senso si segnalano Cass. 12 marzo 2008, n. 6578, 9 aprile 2009, n. 8644, 14 dicembre 2012, n. 23044, e 1° agosto 2018, n. 20415).