Legge “Spazzacorrotti”, illegittima l’applicazione retroattiva del divieto di misure alternative della pena
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 32/2020 depositata il 26 febbraio 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in quanto interpretato nel senso che si applichino anche ai condannati per fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 3/2019 il divieto di misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale e di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.
Tali limitazioni, previste dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario per i reati di criminalità organizzata, sono state estese dalla legge n. 3/2019 ai delitti di peculato, concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità.
La modifica peggiorativa del regime di esecuzione della pena, non accompagnata da alcuna norma transitoria – si legge tra le motivazioni della sentenza – contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, traducendosi in un «passaggio a sorpresa e non prevedibile al momento della commissione del reato alla sanzione con necessaria incarcerazione».
La legge n. 3/2019, infatti, non contiene una norma transitoria sui delitti compiuti prima della sua entrata in vigore e dunque finisce per trasformare la pena prevista in precedenza fuori dal carcere in una condanna da scontare dentro.