Le regole per poter effettuare acquisti senza applicare l’Iva
I soggetti che effettuano vendite a distanza intraUe, anche se dichiarano e versano l’Iva mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’Iva ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38-bis dello stesso decreto, devono continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria (art. 2, comma 2, della Legge 28/1997; Circolare dell’Agenzia delle Dogane 27 febbraio 2003, n. 8/D). Pertanto sono obbligati a:
- registrare le operazioni nei registri ex articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/1972;
- fatturare le stesse i sensi dell’art. 46 del D.P.R. 331/1993;
- presentare la dichiarazione Iva annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond;
- presentare il modello TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 dicembre 2021, n. 802.
L’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che le vendite a distanza di cui all’art. 41, comma 1, lettere b), del D.L. 331/1993 non possono essere escluse dal calcolo del plafond, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto Iva. Il richiamato art. 41, comma 4, continua infatti a definire le operazioni di cui al secondo comma dello stesso articolo, anche a seguito della nuova formulazione, come idonee ad essere computate nel conteggio in discorso.