Le procedure di memorizzazione e invio dei corrispettivi per le prestazioni pagate con buoni pasto
Con la Risposta all’istanza di interpello 23 ottobre 2019, n. 419, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta procedura di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, con riferimento ai casi in cui la cessione o prestazione è pagata attraverso buoni pasto.
Tale fattispecie è caratterizzata dal fatto che l’esigibilità dell’imposta si verifica al momento del pagamento (rimborso) del buono. È stato precisato in particolare che, con il Provvedimento direttoriale 28 ottobre 2016, n. 182017 , è stato disciplinato il “Layout del documento commerciale”, il quale – tra le diverse voci – prevede anche il “non riscosso”, cioè l’indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato (tramite contanti o strumenti elettronici) e che confluisce:
- nella memoria permanente dei registratori telematici, denominata “dispositivo-giornale di fondo elettronico” o “DGFE”;
- nelle informazioni da trasmettere telematicamente come riportate nell’allegato alle specifiche tecniche unite al medesimo provvedimento, denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI”.
In particolare, nei “DatiRT” (blocco obbligatorio per i dati contabili-fiscali provenienti dai registratori telematici) alla voce “4.1.4” “Ammontare”, si specifica che “Tale importo è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant mentre non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse (tramite RT).
Si precisa, altresì, che in tale campo deve essere inserito l’ammontare delle vendite, senza sottrarre l’ammontare dei resi e degli annulli”. Con una successiva fattura inviata alla società di emissione dei buoni, saranno documentate l’avvenuta prestazione e l’incasso dei corrispettivi inizialmente non riscossi.
A parere dell’Agenzia, nella situazione descritta non sussistono dubbi di duplicazione del debito Iva, posto che la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura.