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Le novità sull’assegno unico e universale introdotte dalla legge di Bilancio 2023

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L’INPS – con Circolare 7 aprile 2023, n. 41 – è intervenuto in tema di assegno unico e universale per i figli a carico, alla luce delle seguenti novità introdotte dalla Legge n. 197/2022:

  • incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2023 degli importi spettanti ai figli minori entro il primo anno di vita e quelli per i nuclei familiari numerosi;
  • stabilizzazione degli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni;
  • conferma dell’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

Andando nel dettaglio, con decorrenza da gennaio 2023, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell’AUU per i figli a carico di età inferiore a 1 anno.

Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con 3 o più figli, per ciascun figlio nella fascia di età da 1 a 3 anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore ad € 43.240 (soglia rivalutata per l’anno 2023).

Riguardo ai nuclei familiari con figli disabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

  • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di € 189,20 per ISEE inferiore o uguale ad € 16.215;
  • le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Inoltre, l’incremento in specie è confermato per gli anni 2023 e 2024.

Inoltre, l’INPS ha chiarito che, a decorrere dal 1° marzo 2023, in caso di domanda di AUU già trasmessa entro il 28 febbraio 2023 che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non è necessario ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell’Assegno medesimo per tutto il periodo 2023 fermo restando, invece, l’onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che ha validità annuale.

A tal proposito, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, si ricorda che l’art. 6, comma 7 , D.Lgs. n. 230/2021, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell’anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

Pertanto, l’INPS procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022 mentre, per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

L’Istituto, infine, ha chiarito che, qualora al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l’ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.

14130_Circolare-numero-41-del-07-04-2023

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