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Le novità per il regime forfettario dal 2023

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Il Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri n. 5 del 21 novembre 2022, introduce nuove regole per l’accesso e la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’1 gennaio 2023.

Accesso al regime forfettario – aumento della soglia per l’accesso

Passa da 65.000 a 85.000 euro il limite di compensi/ricavi che permettono ai titolari di lavoro autonomo e redditi d’impresa di applicare l’imposta al 15%.

L’aumento della soglia di fatturato è soggetto a un’autorizzazione comunitaria.

Un contribuente che, nel 2022, era forfettario e ha incassato 70.000 euro, nel 2023 potrà permanere nel regime, così come un artigiano che nel 2022 era semplificato ordinario con ricavi registrati nei registri IVA pari a 80.000 euro (opzione ex art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973) potrà permanere nel forfettario.

Si ricorda che, ai fini del computo del limite di 85.000 euro, rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, di arte o professione (artt. 5457 e 85 Tuir) al netto dell’IVA addebitata in fattura. Tra i compensi rilevanti va computata la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ma non il contributo integrativo dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionali private. Non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli ISA. Sono esclusi dal limite i compensi di natura occasionale (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) e l), del TUIR). Sono escluse anche le somme percepite a titolo di indennità di maternità.

contributi a fondo perduto percepiti in relazione all’emergenza COVID non devono essere computati nel limite di ricavi e compensi ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime.

I ricavi di competenza 2022 rilevano anche se relativi ad un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso del 2023 e per la quale si intende usufruire del regime forfettario.

Fuoriuscita immediata dal regime forfettario in corso d’anno  -clausola antielusione

Per chi nel 2023:

  • sforerà il limite degli 85.000 euro e anche il tetto dei 100.000cesserà immediatamente il regime semplificato e il diritto di pagare un’imposta sostitutiva al 15%. Il professionista o l’autonomo si vedrà così costretto ad adottare il regime ordinario e, dal momento in cui avrà superato i 100.000 euro, sarà obbligato a riemettere regolari fatture IVA;
  • supererà gli 85.000 euro ma non i 100.000, il ritorno al regime ordinario sarà rinviato all’anno successivo. La fuoriuscita sarà rinviata al 2024.

Un contribuente che nel 2023 è forfettario e incasserà 86.000 euro, uscirà dal regime dal 2024. Così un artigiano che nel 2023 incasserà nel regime forfettario 102.000 euro dovrà calcolare l’IVA e tassare con aliquote IRPEF progressive il reddito prodotto già in corso d’anno.

Flat tax incrementale al 15% sulle variazioni di reddito superiori al 5% 

Introduzione di una nuova tassa piatta incrementale, che si applicherà al 15%:

  • sulle variazioni di reddito superiori al 5% registrate dalle partite IVA fino a 40.000 euro all’anno.
  • uno sconto fiscale di 20% rispetto all’aliquota marginale dell’Irpef.

Il confronto verrà fatto fra il reddito 2022 e il maggiore dei tre anni precedenti.

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