Le novità IMU nella Legge di bilancio 2024
La Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, interviene con due norme di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali, ENC. Inoltre, viene prorogato il termine per la pubblicazione delle aliquote IMU valevoli per il 2023.
Norma interpretazione autentica immobili posseduti e utilizzati dagli ENC (comma 71 ) | |
Possesso |
Ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. |
Utilizzo |
Gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni sopra indicate (vedi art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992) , anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. |
Il comma 72 prevede che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro lo scorso 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.
L’eventuale differenza positiva tra l’IMU versata al 18 dicembre (seconda rata), calcolata sulla base delle vecchie aliquote, e quella dovuta invece in base alle aliquote pubblicate entro il 15 gennaio, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie (comma 73 ).
Il comma 74, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini in materia di aliquote IMU, termini del 14 ottobre o del 28 ottobre scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Si ricorda che le aliquote e i regolamenti IMU deliberati dal comune hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno.