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Le novità IMU nella Legge di bilancio 2024

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La Legge n. 213/2023, Legge di bilancio 2024, interviene con due norme di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali, ENC. Inoltre, viene prorogato il termine per la pubblicazione delle aliquote IMU valevoli per il 2023.  

Norma interpretazione autentica immobili posseduti e utilizzati dagli ENC (comma 71 )
 

 

 

Possesso

Ai fini dell’esenzione, gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.
 

Utilizzo

Gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni sopra indicate (vedi art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992) , anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Il comma 72 prevede che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro lo scorso 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.

L’eventuale differenza positiva tra l’IMU versata al 18 dicembre (seconda rata), calcolata sulla base delle vecchie aliquote, e quella dovuta invece in base alle aliquote pubblicate entro il 15 gennaio, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie (comma 73 ).

Il comma 74, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini in materia di aliquote IMU, termini del 14 ottobre o del 28 ottobre scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Si ricorda che le aliquote e i regolamenti IMU deliberati dal comune hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno.

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