Le modalità di recupero dell’Iva da parte del fornitore della P.A. nel caso in cui il contratto si risolva anzitempo
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Con la risposta all’istanza di interpello 19 dicembre 2018, n. 117 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di recupero dell’Iva da parte del soggetto che ha ceduto beni alla Pa per lo svolgimento delle finalità istituzionali di quest’ultima, qualora il contratto si risolva anzitempo.
In particolare, è stato precisato che:
- in tali ipotesi, se il fornitore a suo tempo aveva incassato e versato l’Iva, può emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, per documentare la parte di corrispettivo da restituire; a tal fine non rileva la circostanza che l’acquirente, non essendo un soggetto passivo Iva, non abbia potuto detrarre l’imposta originariamente addebitatagli in via di rivalsa;
- se invece, in relazione ai beni e ai servizi acquistati dal 1° gennaio 2015, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare le regole in materia di split payment (di cui all’art. 17-ter del decreto Iva), l’Iva relativa ai beni acquistati successivamente al 1° gennaio 2015 non è stata pagata al fornitore, bensì versata direttamente all’Erario. Di conseguenza, il fornitore ha l’onere di restituire la sola quota imponibile, mentre la Pubblica Amministrazione può recuperare la relativa imposta direttamente versata all’Erario, mediante scomputo dai successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.
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