Le modalità di perfezionamento della notifica in caso di impossibilità di recapitare l’atto
La notifica a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale. Di conseguenza, il termine per l’impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 giugno 2019, n. 15260, depositata lo scorso 17 luglio.
A tal fine, i giudici di legittimità hanno richiamato il disposto dell’art. 8, comma 4 , della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (in tal senso anche Cass. nn. 26088/2015 , 6242/2017 e 15374/2018).
Si ricorda che con la sentenza 18 giugno 2020, n. 11827 , la Suprema Corte aveva precisato che, qualora il destinatario dell’atto di accertamento sia temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e non fosse possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè in caso di irreperibilità “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 del codice di procedura civile (richiamato dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). In tal caso devono essere effettuati:
- il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
- l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento.
La notifica si ritiene perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.