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Le manifestazioni extragiudiziali di volontà dell’acquirente sono idonee ad interrompere la prescrizione

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Ai sensi dell’art. 2943, comma 4, del codice civile, nel contratto di compravendita costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c.: lo hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza 9 aprile 2019, n. 18672, depositata lo scorso 11 luglio. Per i giudici di legittimità, in particolare, tali manifestazioni di volontà sono idonee a produrre l’effetto di cui all’art. 2945, comma 1, del codice civile, e pertanto, per effetto dell’interruzione, si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

La pronuncia sottolinea altresì che, in linea generale, in tema di compravendita il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti decorre solo dal momento in cui l’acquirente abbia acquisito la certezza oggettiva dell’esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente il semplice sospetto (in tal senso si richiamano le pronunce della Suprema Corte nn. 8183/2002 e 5732/2011).

È stato inoltre affermato il principio secondo cui il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1495 c.c., pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la piena cognizione sul piano oggettivo dell’esistenza del vizio, con la conseguenza che se la scoperta avviene in via graduale e in tempi diversi e successivi, occorre fare riferimento al momento in cui sia effettivamente e compiutamente emersa la relativa scoperta (Cass. nn. 1458/1994 e 12011/1997).

Si ricorda inoltre che:

  1. l’azione di garanzia per i vizi è disciplinata dall’art. 1495, terzo comma, del codice civile, ai sensi del quale detta azione si prescrive, “in ogni caso”, in un anno dalla consegna. Tuttavia il compratore che sia stato convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purchè il vizio della cosa sia stato denunciato entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna;
  2. come detto, le previste manifestazioni extragiudiziali di volontà dell’acquirente devono essere compiute secondo le modalità di cui all’art. 1219, primo comma, del codice civile (per il quale il debitore dev’essere costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto).

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