Le ipotesi di revisione del classamento degli immobili urbani su iniziativa del Comune
Nel nostro ordinamento catastale sono previste tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell’amministrazione comunale:
- la prima è quella prevista dall’art. 3, comma 58, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui il Comune può chiedere l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quando il classamento stesso risulti non aggiornato sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche;
- la seconda è quella prevista dall’art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si riferisce al classamento di immobili non dichiarati o di immobili che hanno subito variazioni edilizie non denunciate;
- la terza ipotesi è quella prevista dall’art. 1, comma 335, della medesima Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che queste tre ipotesi di revisione del classamento sono tra loro distinte e hanno presupposti, condizioni e procedure diverse. Di conseguenza, se l’amministrazione ha fatto ricorso a una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di una procedura diversa.
In definitiva – sostiene la Corte di Cassazione – le causae petendi delle tre diverse ipotesi di revisione non sono interscambiabili tra di loro e non possono essere sostituite in itinere. È per questi motivi che l’attribuzione d’ufficio di un nuovo riclassamento impone all’amministrazione di specificare in modo chiaro nell’avviso di accertamento le ragioni della modifica, senza alcuna possibilità per l’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. 29 settembre 2007, n. 22900).
I principi che precedono sono stati confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 24 settembre 2019, n. 28584, depositata lo scorso 6 novembre.