Le condizioni per ritenere non elusiva la scissione attraverso la quale si costituisce una subholding
Ai fini di Ires ed Irap, non può essere considerata elusiva la scissione che risulti fisiologica per consentire la divisione del ramo agricolo dalle altre attività del gruppo attraverso la costituzione (per effetto dell’operazione medesima) di una subholding deputata alla gestione delle partecipazioni delle società operative in tale ramo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 13 febbraio 2019, n. 53.
Nella fattispecie oggetto della richiesta di chiarimento, in particolare, la scissione presentava le seguenti caratteristiche:
- sia avvenuta in continuità dei valori contabili “di funzionamento”, senza dare luogo a realizzo, né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni (tangibili e intangibili) della società scissa e mantenendo in capo alla beneficiaria il medesimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni che gli stessi avevano in capo alla scissa;
- non sia in alcun modo preparatoria o preordinata a successivi atti a contenuto realizzativo, né in capo alle società, né in capo alla costituenda subholding beneficiaria, né in capo ai soci della società scindenda;
- non sia finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgono un’effettiva attività d’impresa o che “in breve tempo” attuano una liquidazione volontaria.
Nel contesto descritto, per il Fisco la scissione parziale e proporzionale così impostata non configura una fattispecie di abuso del diritto, in quanto non integra alcun vantaggio fiscale indebito, cioè alcun vantaggio conseguito in contrasto con la ratio dell’art. 173 del Tuir o di altre norme fiscali.
Ciò semprechè ai fini fiscali la composizione del patrimonio netto della beneficiaria rispecchi percentualmente la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente all’operazione di scissione, ai sensi dell’art. 173, comma 9, del Tuir (che rinvia all’art. 172, commi 5 e 6, del medesimo Testo Unico).
Inoltre, proprio perché l’operazione non è preordinata a successivi atti realizzativi, non si rientra nell’abuso del diritto neppure sotto il profilo dell’imposta di registro.