Le condizioni per modificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva (da rimborso a detrazione/compensazione)
La scelta dell’utilizzo del credito Iva (da rimborso a detrazione/compensazione), originariamente manifestata nella dichiarazione Iva, può essere modificata dal contribuente:
- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
- presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di cui all’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (a tal fine si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei quadri VN e VL del modello Iva).
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 30 luglio 2020, n. 231.
Al riguardo si evidenzia inoltre quanto segue:
- ai sensi dell’art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, qualora la dichiarazione integrativa sia stata presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione per effettuare il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In tal caso, peraltro, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa dev’essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa;
- è ammessa la possibilità di variare la scelta effettuata originariamente dal contribuente relativamente alla modalità di utilizzo del credito Iva.
Si ricorda che, con l’art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono stati equiparati i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa ai fini Iva, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’art. 57 del D.P.R. 633/72, cioè entro:
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi,
- il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016 (art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 322/98).