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Le condizioni per applicare l’aliquota Iva del 10% ai contratti di fornitura di energia

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Ai sensi del numero 122) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, l’aliquota Iva del 10 per cento è applicabile alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico (…) nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.

Il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato e pertanto si deve fare riferimento al D.Lgs. n. 115/2008. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. uso domestico dell’energia;
  2. distribuzione dell’energia mediante un contratto servizio energia;
  3. produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Tale conclusione è stata ora confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 22 luglio 2019, n. 288, la quale ha inoltre precisato quanto segue:

  1. l’aliquota agevolata si applica anche alle “forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura dell’energia”, per effetto del richiamato punto 122) della Tabella (Risoluzione 1° aprile 2010, n. 28/E);
  2. per quanto riguarda la parte variabile riferita alla fornitura di energia, l’aliquota Iva del 10 per cento è applicabile alle “…forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento”, mentre “alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”;
  3. ai sensi del punto 127-bis) della medesima Tabella A, può usufruire dell’aliquota Iva al 10 per cento “la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480mc annui” (Circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E).

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