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Le attività per le quali occorrono il Green Pass “base” e “rafforzato” fino al 31 marzo

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “anti-Covid” (D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modifiche dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11).

Il provvedimento – contenente ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 – stabilisce tra l’altro quanto segue, con effetto fino al 31 marzo 2022:

GREEN PASS ATTIVITÀ e SERVIZI per i QUALI é NECESSARIO
“BASE” Mense e catering continuativo su base contrattuale
Concorsi pubblici
Corsi di formazione pubblici e privati (1)
“RAFFORZATO” Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso (2)
Alberghi e altre strutture ricettive
Servizi di ristorazione prestati all’interno di alberghi e strutture ricettive, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce (3)
Sagre e fiere, convegni e congressi
Centri termali, (4) parchi tematici e di divertimento
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto (5)
Feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici
Spettacoli aperti al pubblico
Eventi e competizioni sportivi
Attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
Cerimonie pubbliche
(1) Ferma restando l’applicabilità dell’art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 e dell’art. 4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76.
(2) Da qualsiasi esercizio di cui all’art. 4 del D.L. 221/2021, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
(3) Con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
(4) Salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche.
(5) Con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

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