Lavoratrici autonome, indennità di maternità allungata di altri 3 mesi
L’art. 78 del disegno di legge di Bilancio 2022 – attualmente all’esame del Senato – riconosce alle lavoratrici autonome l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi, dalla fine del periodo di maternità, qualora nell’anno precedente sia stato dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro.
Ai sensi dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modifiche dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo art. 1.
Per le libere professioniste iscritte alle casse private è l’art. 70 del richiamato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a prevedere l’indennità di maternità.
In merito al trattamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 17/E/2012.