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Lavoratori parasubordinati e autonomi: contributi erogati dalla Regione

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Con la Risposta all’istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 273, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione a lavoratori autonomi e parasubordinati.

In particolare:

BENEFICIARI del CONTRIBUTO (1) TRATTAMENTO FISCALE
Lavoratori autonomi privi di partita Iva, (2) con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore (3) Il contributo non rileva ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176). (5)
Lavoratori con contratto di collaborazione e lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (4) Non è applicabile il regime di esenzione di cui al richiamato art. 10-bis; tali contributi, infatti, generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. (6) Di conseguenza, occorre operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(1) Sono comunque esclusi i soggetti iscritti ad una cassa di previdenza autonoma.
(2) Il contributo è erogato al fine di sostenere il lavoratore nella ricerca di un’occupazione oppure ai fini di una ricollocazione e riqualificazione.
(3) Anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
(4) Come i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto.
(5) Ai sensi del quale i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza stessa, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non rilevano ai fini Irpef, Ires ed Irap.
(6) Al riguardo, l’Agenzia ha specificato che il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell’ipotesi in cui la collaborazione rientri “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.

Risposta_273_20.04.2021

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