Lavoratori italiani all’estero. Retribuzioni convenzionali in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2025, il decreto 16 gennaio 2025 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani all’estero dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, previste dal D.L. n. 317/1987.
La rilevanza delle retribuzioni convenzionali in ambito fiscale è prevista dal TUIR all’articolo 51, comma 8-bis . Sono utilizzate per determinare, in deroga alle regole ordinarie, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
In particolare, le retribuzioni sono indicate nella tabella allegata al decreto, suddivisa nelle sezioni per operai e impiegati, quadri e dirigenti e sono applicabili esclusivamente ai settori produttivi indicati: industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura, giornalismo.
Il decreto specifica inoltre che le retribuzioni convenzionali sono frazionabili in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, suddividendole per 26 giornate.
Il D.L. n. 317/1987 ha previsto l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri (articolo 1) e ha stabilito che i contributi dovuti per i regimi assicurativi siano calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (articolo 4).
Dal punto di vista fiscale, indicazioni sono state date con la circolare n. 207/2000 del ministero delle Finanze, che ha precisato, tra le altre cose, che la normativa in esame:
- si rivolge a coloro che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano a essere qualificati come residenti fiscali in Italia in base all’articolo 2 del TUIR e che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo;
- non si applica qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne);
- si applica a condizione che sia stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente sia collocato in uno speciale ruolo estero.
La disciplina in parola non si applica ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.