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L’attività è “connessa” se svolta dallo stesso imprenditore agricolo e riguarda prevalentemente prodotti propri

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Le attività connesse, per essere riconducibili all’ambito agricolo, devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo e devono riguardare prevalentemente prodotti propri: lo ha affermato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 20 giugno 2019, n. 6093, depositata lo scorso 4 settembre. Tale conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:

  1. ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità. La norma esclude quindi che possano qualificarsi come connesse attività ausiliare dell’agricoltura svolte da chi già non eserciti un’attività qualificabile come essenzialmente agricola;
  2. l’art. 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ha ampliato le categorie delle attività agricole connesse di cui al terzo comma del richiamato art. 2135 c.c., ricomprendendovi anche la produzione di energia elettrica o calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali (biomasse) e fotovoltaiche;
  3. per effetto dell’art. 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ai fini di tale connessione devono comunque essere rispettate le condizioni di prevalenza e di esercizio da parte dello stesso imprenditore agricolo;
  4. con la sentenza 24 aprile 2015, n. 66, la Corte Costituzionale ha sottolineato – interpretando l’art. 32 del Tuir – che ai fini della individuazione delle attività connesse, rileva il concetto della prevalenza dell’attività agricola nell’economia complessiva dell’impresa;
  5. la ratio dell’art. 52, comma 2-bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, è quella di concentrare nello stesso imprenditore agricolo lo svolgimento dell’attività primaria diretta alla produzione agricola e quella accessoria di utilizzazione di un biodigestore, alimentato con i prodotti della propria azienda o di quella di altre aziende a lui collegate.

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