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L’appunto personale dell’imprenditore è un indizio grave, preciso e concordante

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La contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 novembre 2019, n. 34724, depositata lo scorso 30 dicembre. I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato quanto segue:

  1. nella nozione di “scritture contabili”, disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del codice civile, devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino – in termini quantitativi o monetari – i singoli atti d’impresa, oppure rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria (Cass. 23 maggio 2018, n. 12680, e 30 ottobre 2018, n. 27622. Nel caso esaminato in quest’ultima pronuncia, l’omessa fatturazione delle cessioni di merce poteva desumersi dalla contabilità parallela (integrativa di quella ufficiale) riprodotta nel brogliaccio reperito nei domicili privati delle persone interessate e in qualche modo collegate al contribuente);
  2. in materia di accertamento induttivo dei redditi d’impresa (di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), del citato D.P.R. 29  settembre 1973, n. 600), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30803Cass. 16 novembre 2011, n. 24051, con riferimento a brogliacci reperiti presso la sede della società; Cass. 27 febbraio 2015, n. 4080, in relazione ad un quadernone contenente l’indicazione degli effettivi quantitativi di materiale prodotto; Cass. 3 ottobre 2014, n. 20902, per la necessità della comparazione tra i dati acquisiti e quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente).

In senso analogo si era espressa altresì Cass. 22 marzo 2019, n. 8184.

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