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L’amministrazione della Stp può essere affidata anche a soci non professionisti

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L’amministrazione di una Stp (società tra professionisti) può essere affidata sia ai soci non professionisti che vi partecipano nel rispetto dei requisiti posti dal D.M. 8 febbraio 2013, sia a soggetti non soci: lo ha precisato il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 1° ottobre 2019, n. 73/2018. Tale conclusione si fonda sulla circostanza che la Legge 12 novembre 2011, n. 183, non contiene alcuna norma circa la rapresentanza, l’amministrazione e la composizione soggettiva dell’organo amministrativo della Stp.

Con il Pronto Ordini, 1° ottobre 2019, n. 95/2019, inoltre, è stato affermato quanto segue:

  1. la Stp può acquisire partecipazioni in società commerciali, qualora detta acquisizione “sia tale da non pregiudicare l’esercizio dell’attività professionale” e sempreché i soci della Stp non assumano cariche sociali nella società partecipata, trattandosi di una partecipazione finalizzata a un mero investimento;
  2. la Stp non può invece acquistare partecipazioni di controllo in imprese commerciali;
  3. in materia di pubblicità informativa, alle società tra professionisti risultano applicabili le disposizioni dettate per i professionisti che le costituiscono.

In tale contesto, quindi, rileva innanzitutto l’art. 44 del Codice deontologico della professione.

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