L’Agenzia conferma l’esclusione del plafond Iva anche per l’utilizzo dell’immobile in leasing
Per effetto dell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza pagamento dell’Iva, tutti i beni e servizi inerenti all’attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili. Tale principio incontra un limite con riferimento al plafond “vincolato” (commissionari o promotori delle triangolazioni), utilizzabile solo per acquistare beni da esportare allo stato originario.
Quanto precede è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10 giugno 1998, n. 145/E, laddove viene specificato che l’esclusione dell’agevolazione per le cessioni dei fabbricati e delle aree edificabili opera non solo in caso di acquisto, ma anche nelle ipotesi in cui il fabbricato venga realizzato in proprio o mediante contratto d’appalto, oppure venga utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria. In particolare, nel citato documento di prassi è stato precisato che deve ritenersi inteso “il divieto di utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui alla lettera c) dell’art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente”.
I principi che precedono sono stati ora ribaditi dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 settembre 2020, n. 304.