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L’Agenzia conferma i limiti di applicabilità della rivalsa Iva

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Anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente, la rivalsa operata ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni tra i contribuenti e, quindi, in caso di mancato pagamento dell’Iva da parte del cessionario o committente, l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 luglio 2020, n. 219.

Si ricorda che, con la Risposta all’istanza di interpello 20 dicembre 2019, n. 531, l’Agenzia delle Entrate aveva ribadito che, per effetto dell’estinzione del cessionario/committente, il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, deve ritenersi non esercitabile. Tale conclusione è in linea con quanto precisato attraverso le Risposte 26 novembre 2018, n. 84, e 31 maggio 2019, n. 176. Attraverso il primo dei documenti citati, in particolare, l’Agenzia fornì alcuni chiarimenti in merito alla rivalsa Iva da accertamento – di cui all’art. 60, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – in caso di intervenuta estinzione del soggetto passivo. Ne deriva che, in caso di mancato pagamento dell’Iva da parte del cessionario o committente, al fine di recuperare l’Iva versata all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, il fornitore può adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (ad esempio facendo ricorso a una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Per l’Agenzia, inoltre, tale posizione non è in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza C-127/18. Si ricorda infine che:

  1. il richiamato art. 60, comma 7, del decreto Iva consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il fornitore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario;
  2. la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinaria per il suo carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte del fornitore;
  3. pertanto la rivalsa da accertamento assume un carattere di “specialità” rispetto alla rivalsa ordinaria.

La versione attualmente vigente della norma in esame risulta dalle modifiche apportate dall’art. 93, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

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