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L’accordo preventivo biennale per i piccoli contribuenti

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Il contribuente sarà chiamato a sottoscrivere un vero e proprio patto sul reddito tassabile. Grazie al software e all’aiuto dell’IA, sarà proposto dall’Amministrazione un concordato biennale a lavoratori autonomi e imprese con un fatturato fino a 5,1 milioni (soglia per l’applicazione degli ISA), compresi i forfetari. Si parla di circa 4 milioni e mezzo di contribuenti. L’obiettivo è partire con il biennio 2024-2025. Ovviamente non mancano le criticità, perché il 2024 non ha i dati dello SDI per i forfetari.

Come funzionerà – Dopo un contraddittorio semplificato, l’Ufficio propone ai contribuenti di minori dimensioni un certo reddito per il biennio; il contribuente che accetta la proposta non paga imposte e contributi sul reddito extra patto, ma deve comunque dichiarare tutti i ricavi all’Amministrazione ed emettere le fatture liquidando l’IVA con le regole ordinarie; l’adesione sarà senz’altro appetibile per chi prevede di aumentare i compensi/ricavi nel biennio; se non certifica i ricavi del biennio o di anni pregressi decade dal patto e si ritroverà a versare un importo superiore rispetto al dichiarato. Nello schema di Decreto attuativo ci sarà l’esatta dinamica. Sarà poi necessario un Decreto ministeriale, dopo il varo del Decreto legislativo delegato, per definire gli aspetti tecnici.

Il reddito proposto per il concordato sarà calcolato tramite un software e la base di calcolo saranno i dati dichiarati negli ISA. L’algoritmo terrà conto dell’andamento dell’economia.

I dati utilizzati dall’Ufficio – Il software terrà conto di due principali tipologie di dati: le analisi tributarie dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che saranno interscambiabili e le informazioni ricavate dal web. Saranno monitorati i siti dedicati alla cessione di beni e servizi per individuare chi vende senza identificativo fiscale o chi potenzia il proprio giro d’affari. La rielaborazione di questi dati servirà a comprendere su quali contribuenti si intende svolgere l’accertamento.

Sicuramente per invogliare il contribuente a firmare sarà necessario concedere delle premialità, come ad esempio la non necessaria apposizione del visto per l’utilizzo dei crediti tributari oltre soglia.

Art. 17, Legge n. 111/2023 – Princìpi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo
L’art. 17, modificato nel corso dell’esame al Senato, indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’attività di accertamento. Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un’applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio. In particolare, la disposizione delega al Governo il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio in modo omogeneo, quali che siano le modalità di svolgimento del controllo, concedendo anche al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali osservazioni.

Al legislatore delegato è, altresì, demandato il compito di obbligare l’ente impositore a motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente. Viene previsto, inoltre, il riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale e l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie digitali (anche supportate dall’intelligenza artificiale).

Il legislatore delegato è tenuto a realizzare un potenziamento e una semplificazione del regime dell’adempimento collaborativo (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime), nonché a introdurre per i soggetti di minori dimensioni la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale.

Con alcune norme introdotte al Senato vengono altresì riconosciuti dei vantaggi fiscali nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti qualificati. Altre norme sono rivolte ad assicurare una maggiore certezza del diritto tributario anche attraverso la diminuzione degli aggravi degli oneri amministrativi previsti per il contribuente.

Un ulteriore obiettivo è quello di rivedere, nel rispetto della normativa UE e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’UE, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell’utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale, che consente l’esenzione IVA al momento dell’importazione nell’UE.

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