Accertamento Iva Società di Persone
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L’accertamento di maggior imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente operato, in caso di impugnazione non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte fondati su elementi comuni: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 gennaio 2021, n. 12506 , depositata lo scorso 12 maggio (in questo senso anche Cass. 14 marzo 2018, n. 6303).
I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato quanto segue:
- la necessità del “simultaneus processus” tra società di persone e soci è tale per cui:
a. “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del Digs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione (…) altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”;
b. “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 14815/2008); - l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (Cass. 25 giugno 2018, n. 16730 e 30 ottobre 2018, n. 27603).
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