La verifica di una situazione di interposizione richiede l’analisi dell’attività svolta e dei contratti in essere
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, “che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.
In merito all’ambito applicativo di tale norma, la giurisprudenza di legittimità ritiene che vi rientrino sia le ipotesi di interposizione fittizia, sia quelle di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito (Corte di Cassazione 29 luglio 2016, n. 15830, 19 ottobre 2018, n. 26414, 13 gennaio 2017, n. 818, e 30 ottobre 2018, n. 27625).
Con particolare riferimento alle forme di interposizione attuate mediante il ricorso a schemi societari, con la Risposta all’istanza di interpello 9 marzo 2020, n. 89, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:
- se la presenza di una società non è sufficiente a configurare il fenomeno dell’interposizione, quest’ultima non può tuttavia essere esclusa sulla scorta di soli elementi di tipo formale (quali ad esempio: l’esistenza di elementi costitutivi della società come capitale sociale, oggetto sociale, compagine societaria; il rispetto degli obblighi contabili e di bilancio quando previsti, ecc.), “laddove la società sia appositamente costituita al fine di assolvere alla mera funzione di centro di imputazione dei proventi derivanti da un’attività sostanzialmente riconducibile alla persona fisica”;
- nelle situazioni descritte, infatti, l’utilizzo di uno schermo societario consente il perseguimento di un risparmio d’imposta;
- di conseguenza, in sede di verifica della sussistenza in concreto di una situazione di interposizione, occorre effettuare un’analisi di alcuni elementi fattuali che tengano conto della specifica attività svolta dalla società, dei rapporti contrattuali intercorrenti tra il soggetto ritenuto interposto e la società stessa nonché dei rapporti tra quest’ultima e i terzi (clienti, fornitori, dipendenti).