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La situazione di “incertezza normativa” può derivare anche dal contrasto tra prassi ministeriale e giurisprudenza

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Ai sensi dell’art. 10, comma 3, primo periodo, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), le sanzioni non sono irrogate “quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito diapplicazione della norma tributaria”.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi:

  1. per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;
  2. l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, come emerge dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dall’Amministrazione;
  3. l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria;
  4. la sussistenza del requisito dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, quali ad esempio:
    1. la difficoltà di individuare le disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
    2. la difficoltà di determinare il significato della formula dichiarativa;
    3. la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
    4. la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti;
    5. la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
    6. la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;
    7. il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
    8. il contrasto tra opinioni dottrinali;
    9. l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (in tal senso si segnalano le seguenti pronunce della Corte di Cassazione: 28 novembre 2007, n. 2467012 febbraio 2014, n. 3113, 24 febbraio 2014, n. 4394, 24 giugno 2015, n. 13076 e, da ultimo, 12 aprile 2019, n. 10316).

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