La seconda dichiarazione di successione presentata oltre i termini è irrilevante ai fini del tributo
La facoltà per il contribuente di presentare più dichiarazioni in relazione alla medesima successione, anche con possibile riduzione della base imponibile, può essere esercitata finché è pendente il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione, ai sensi dell’art. 1, comma 178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Ne deriva che nel caso in cui il contribuente presenti la seconda dichiarazione di successione quando il predetto termine sia ormai decorso, e non per effetto di sopravvenienze ereditarie, ma per correggere un mero errore contenuto nella dichiarazione originaria, l’Ufficio deve liquidare l’imposta principale sulla base della prima dichiarazione. Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 20 dicembre 2018, n. 2013 , depositata lo scorso 24 gennaio.
Al riguardo si ricorda che ai sensi dell’art. 28, comma 6, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4 , del medesimo decreto oppure dall’erogazione di rimborsi fiscali, che dà luogo a un mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato oppure ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa.