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La rottamazione-quater salva la compensazione

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I ruoli oggetto della domanda di rottamazione delle cartelle, ex legen. 197/2022 , non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro di ruoli scaduti oltre il quale opera la preclusione alla compensazione in F24 di cui all’art. 31 del D.L. n. 78 del 2010.

Ciò vale  a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione agevolata e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 54/2024.

Il comma 240 della L. n. 197/2022, individua gli effetti sospensivi legati alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata.

Nello specifico, la presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle:

  • sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di sanatoria;
  • sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di rottamazione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
  • vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • fa cadere l’inadempieza del debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Il pagamento della prima o unica rata della rottamazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Analizzando la norma, ne deriva che disposizione alcuna è prevista rispetto agli effetti dell’istanza di rottamazione sul blocco delle compensazioni orizzontali in F24, ex art. 31 del D.L. n. 78/2010.

Tuttavia, come già anticipato con l’interpello, Agenzia delle Entrate, n. 913-844/2018, con la risposta n. 54/2024, l’Agenzia delle Entrate conferma che i ruoli oggetto della domanda di rottamazione delle cartelle, ex lege n. 197/2022, non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione alla compensazione in F24 di cui all’art. 31 del D.L. n. 78 del 2010.

Tale vantaggio opera a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.

Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della rottamazione.

Nella risposta in esame nessun riferimento viene fatto all’interpello, Agenzia delle Entrate, n. 913-844/2018, con il quale l’Agenzia aveva altresì precisato che l’istanza di rottamazione provoca semplicemente la sospensione del divieto di compensazione: nessun effetto tombale può ritenersi ascrivibile alla stessa, nel senso che, nel caso in cui il contribuente risulti inadempiente o la definizione agevolata sia inefficace, anche le compensazioni orizzontali poste in essere in pendenza di sanatoria sono considerate in violazione del divieto in esame. Con applicazione delle relative sanzioni al 50%.

Sarebbe necessario un’ ulteriore conferma in merito a tale aspetto.

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